Fondi

3 giugno 2016
La sottoscrizione delle quote di un fondo comune di investimento viene generalmente presentata dalle banche come la forma d’investimento più sicura poichè, da un canto, il fondo comune, operando su un alto numero di beni emessi da altri soggetti (nella maggior parte dei casi azioni, obbligazioni o valuta), minimizza il c.d. rischio emittente e, dall’altro, perchè i gestori del fondo dovrebbero essere soggetti esperti dei mercati finanziari e, dunque, in grado di individuare con precisione tempi e beni da comprare.

Purtroppo, così non è.

Il valore delle quote dei fondi comuni ha subito e continua a subire spaventose variazioni, spesso al ribasso, con perdite notevoli per i risparmiatori “traditi”.

In tali casi è possibile, però, verificare la liceità della condotta dell’intermediario – sotto il profilo della correttezza e completezza dell’informazione e della regolarità formale dei contratti – alla luce delle norme di legge che disciplinano il settore (Testo Unico della Finanza e relativo Regolamento CONSOB di attuazione).

Raccogliendo tutta la documentazione relativa allo “sfortunato” acquisto e recandosi presso la sede regionale dell’ADUCON sarà possibile ottenere un parere circa la regolarità dell’operazione e, quindi, circa la possibilità di recuperare quanto perduto.