Assicurazioni

27 aprile 2016
La tutela dei consumatori nel campo delle assicurazioni presenta diverse e molteplici zone di intervento, poichè purtroppo le insidie e le truffe sono tante. Dietro una semplice polizza sulla vita, infatti, può nascondersi in realtà una vera e priopria operazione finanziaria.

Si tratta delle c.d. polizze unit linked e index linked e cioè contratti di assicurazione che celano in realtà degli investimenti finanziari veri e propri..

Si tratta di polizze – in genere sulla vita – il cui andamento è collegato ad un fondo di investimento, che può essere interno o esterno all’impresa assicuratrice, in modo tale che l’assicurato partecipi all’incremento o alla riduzione del valore del fondo (c.d. unit linked). In altri casi vi è un collegamento delle prestazioni rese al cliente a parametri finanziari (così nel caso delle polizze index linked).
Come è noto, tale prodotto è un contratto misto assicurativo-finanziario che registra una netta prevalenza della componente finanziaria rispetto a quella assicurativa.

Ma perchè creare uno contratto “ibrido” dove vi è una componente finanziaria (l’investimento del cliente) ed una componente assicurativa, apparentemente estranea alla finalità di investimento?

L’obiettivo è facilmente intuibile: sottrarre quel prodotto alla normativa di settore vigente in Italia per gli strumenti finanziari e sottoporla alla normativa relativa alla vendita dei prodotti assicurativi, che non impone tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Finanza a tutela del consumatore (sopratutto per ciò che attiene gli oneri informativi previsti a carico dell’intermediario ed alle cautele per le vendite fuori dai locali delle società emittenti).

Ma tale modo di operare è stato riconosciuto illecito dapprima dai tribunali e, successivamente, anche dal legislatore che, con il D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, ha imposto l’applicazione delle norme del Testo Unico sulla Finanza anche ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Dunque il risparmiatore potrà trovare tutela in tutti quei casi in cui sia stato convinto a sottoscrivere tali contratti – magari fuori dai locali della società emittente – senza particolari informazioni in ordine al rischio per il capitale investito ed alle specifiche caratteristiche dell’operazione.